REGOLAMENTO GRUPPO
2) Finalità. Scopo del Gruppo, nell’àmbito delle finalità del C.A.I., è quello di promuovere, coordinare e perfezionare l’attività alpinistica e, in particolare, arrampicatoria. Collabora allo svolgimento dei corsi della Sezione, ne integra altresì l’attività promuovendo salite collettive ed individuali, svolge propaganda e cura la diffusione delle notizie relative all’attività del Gruppo a mezzo delle pubblicazioni ufficiali del CAI e della Stampa in generale.
3) Ammissione al Gruppo. Spetta al giudizio insindacabile dell’Assemblea del Gruppo stesso. Sono ammessi i soci maggiorenni del C.A.I.
I criteri di ammissione sono i seguenti:
a) aver svolto significativa attività alpinistica con funzione di capocordata da almeno due anni
b) partecipare attivamente e propositivamente alle attività del Gruppo
b) il terreno di attività è la montagna, sia di alta quota che di falesia.
c) i candidati dovranno esser presentati da almeno due appartenenti al gruppo, documentando per iscritto l’attività alpinistica e dettagliandola nei classici parametri: data, cima, via, compagno, ’solo’;
d) i nuovi aderenti si impegneranno a rispettare il Regolamento come esistente.
4) Diritti dell’Aderente al Gruppo.
a) partecipare alle Assemblee del Gruppo;
b) votare nelle Assemblee;
c) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate;
d) fregiarsi del distintivo.
5) Annullamento della qualità di Aderente. Viene a cessare per
a) dimissioni;
b) indegnità; ovvero quando il comportamento dell’Aderente possa nuocere in qualsiasi forma al buon andamento del Gruppo o alla sua immagine.
6) Attività. Il programma dell’attività annuale verrà comunicato alla Presidenza della Sezione per il benestare.
A tutte quelle manifestazioni che non rivestono particolare ed esclusivo carattere affine alle attività del Gruppo, possono essere ammessi, con parità di trattamento, tutti gli iscritti al CAI. Il Presidente del Gruppo, o per esso chi lo rappresenti, potrà escludere da determinate attività chi non sia ritenuto idoneo.
7)bCapogruppo. Il Responsabile, o i responsabili (per attività distinte) viene eletto dall’assemblea e resta in carica per cinque anni
8) Situazioni non previste. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia nell’ordine: alle norme del Regolamento della Sezione di Codroipo del CAI, del Regolamento Generale del CAI, dello Statuto del CAI.